Minore straniero non perde il diritto di soggiorno ai 18anni - Diritti dell'immigrato & Osservatorio - Associna Forum

Autore Topic: Minore straniero non perde il diritto di soggiorno ai 18anni  (Letto 1438 volte)

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thun88

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Minore straniero non perde il diritto di soggiorno ai 18anni
« il: 22 Giugno, 2009, 18:58:28 pm »
Dalla pagina fan Facebook di Rete TogethER
http://www.facebook.com/note.phpònote_i ... 404&ref=mf
Minore straniero, raggiunta la maggiore età, non perde il diritto di soggiorno
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 25 settembre 2008, nò C-453/07.
 

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 25 settembre 2008, nò C-453/07 ha precisato in tema di ricongiungimento familiare che, il minore extracomunitario autorizzato ad entrare nel territorio di uno Stato membro, che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa, non perde il diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato una volta raggiunta la maggiore età.
In seguito all'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ai sensi dell'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/180 del Consiglio di associazione, il mancato esercizio di un'attività lavorativa subordinata non presuppone la perdita dei diritti quesiti, nella fattispecie diritto di soggiorno concesso al figlio di un lavoratore turco.
I familiari autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, dispone l'art. 7 della decisione n. 1/180, hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta d'impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni. Beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni. I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno rispondere a qualsiasi offerta d'impiego in tale Stato membro.
Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, le limitazioni ai diritti che l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/180 riconosce ai familiari di lavoratori turchi che soddisfano i requisiti enunciati, possono essere solo di due tipi, la presenza del migrante turco nel territorio ospitante dello Stato membro costituisca, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l'ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubblica ai sensi dell'art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure perché l'interessato abbia lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi.


FONTE
http://www.altalex.com/index.phpòidnot=46081
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da thun88 »
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vasco reds

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« Risposta #1 il: 22 Giugno, 2009, 21:18:25 pm »
come mai la corte europea usa il termine extracomunitario???
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da vascoexinhong »

nessuno

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« Risposta #2 il: 22 Giugno, 2009, 22:00:07 pm »
Citazione da: "vascoexinhong"
come mai la corte europea usa il termine extracomunitario???


E' un termine tecnico, significa semplicemente "cittadino di un paese non comunitario". Quindi ad esempio un cittadino turco o svizzero sono extracomunitari perché cittadini di paesi che non sono membri della Comunità Europea, come si chiamava la UE in passato
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da nessuno »

vasco reds

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« Risposta #3 il: 22 Giugno, 2009, 23:17:00 pm »
Citazione da: "nessuno"
Citazione da: "vascoexinhong"
come mai la corte europea usa il termine extracomunitario???

E' un termine tecnico, significa semplicemente "cittadino di un paese non comunitario". Quindi ad esempio un cittadino turco o svizzero sono extracomunitari perché cittadini di paesi che non sono membri della Comunità Europea, come si chiamava la UE in passato


mi meravigliavo che un alto organo europeo usi termini così "discriminatori" e offensivi
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da vascoexinhong »

cavallo

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« Risposta #4 il: 23 Giugno, 2009, 08:26:18 am »
1) la Corte Europea non usa l'Italiano come lingua ufficiale (teoricamente tutte le lingue dei Paesi UE sono "lingue ufficiali UE", ma in realtà nonostante le glebili proteste italiche e di altri, le linue ufficiali usate davvero sono solo tedesco, spagnolo, inglese e francese), e quindi bisognerebbe prendere i testi nelle lingue usate dalla Corte Europea per conoscere quale ternmine venga tradotto (non dalla Corte stessa) con "extracomunitario" in Italiano;

2) l'ignoranza della traduzione, come di chi usa quel termine in Italiano, é dimostrata anche dal fatto, su cui poco si riflette, che "extra-comunitario" si riferisce comunque ad una fase  SUPERATA della UE, perché deriva dall'espressione COMUNITA' EUROPEA, creata nel 1958 e trasformatasi in UNIONE EUROPEA (la differenza non é solo di nome ma istituzionale) nel 1995, ossia 14 anni fa (http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Europea); naturalmente la Corte Europea NON PUO' USARE  AFFATTO un termine che si riferisce a qualcosa che non esiste più, nei suoi documenti ufficiali, e quindi si tratta ovviamente di una dimostrazione di ignoranza del traduttore; solo in Italia, del resto, si parla ancora di "norme comunitarie", ecc., che ad esempio  in Inglese si dicono "UE-laws"....


3)  in una norma o in una sentenza a livello UE é necessaria una distinzione tecnico-giuridica fra cittadini, aziende, prodotti di Paesi UE e  di Paesi non-UE e si pu? usare un termine tecnico-giuridico (differente in ogni lingua per senso e storia; che assume tutt'altro senso, dispregiativo, se usato per CLASSIFICARE le persone nel linguaggio comune, nei media, ecc. e questo lo ha stabilito la magistratura italiana (vedi punto 4); in ogni caso in Italiano il termine tecnico-giuridico é "UE/non-UE" e non "comunitario/extracomunitario" per le ragioni spiegate al punto 2;

4) un termine non é  sempre offensivo in tutte le lingue, in Italiano il termine lo é, tanto che, come ho già dimostrato con il link della sentenza, é stato riconosciuto  come INGIURIA (e il suo uso punito attraverso una condanna penale) dalla Corte di Cassazione italiana; se si vuole fare dell'ironia priva di riscontro, liberissimi di farla, ma tenendo conto questo piccolissimo particolare e delle sue eventuali conseguenze;
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da cavallo »
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