Corte Giustizia UE boccia infame norma italiana - Diritti dell'immigrato & Osservatorio - Associna Forum

Autore Topic: Corte Giustizia UE boccia infame norma italiana  (Letto 739 volte)

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cavallo

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Corte Giustizia UE boccia infame norma italiana
« il: 28 Aprile, 2011, 11:56:43 am »
http://www.repubblica.it/esteri/2011/04 ... ref=HREA-1
Secondo i giudici europei, "gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dalla normativa nazionale in discussione, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare su detto territorio".

In conseguenza della sentenza Ue, conclude la Corte del Lussemburgo, il giudice nazionale "dovrà quindi disapplicare ogni disposizione nazionale contraria alla direttiva - segnatamente, la disposizione che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni - e tenere conto del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri".

La Corte afferma come gli Stati membri non possano applicare regole più severe di quelle previste dalle procedure della direttiva Ue sui rimpatri. Una procedura graduale, divisa in più fasi. La prima consiste nell'adozione di una "decisione di rimpatrio", nell'ambito di tale fase va accordata priorità, spiega ancora la Corte, "a una possibile partenza volontaria, per la quale all'interessato è di regola impartito un termine compreso tra sette e trenta giorni". Nel caso in cui la partenza volontaria non sia avvenuta entro il termine stabilito, "la direttiva impone allo Stato membro di procedere all'allontanamento coattivo, prendendo le misure meno coercitive possibili". Lo Stato pu? procedere al fermo soltanto "qualora l'allontanamento rischi di essere compromesso dal comportamento dell'interessato". Il trattenimento deve avere "durata quanto più breve possibile", essere "riesaminato a intervalli ragionevoli", deve cessare "appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento" e la sua durata "non pu? oltrepassare i 18 mesi". Inoltre, ricorda la Corte di Giustizia, "gli interessati devono essere collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune".
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da cavallo »
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