Champagne, è la regione di produzione dei vini di Champagne, situata nella parte orientale del bacino parigino, 150 km. a nord-est di Parigi. Addossata al pilastro geologico primitivo delle Ardenne occupa il vasto bacino di quello che fu un mare interno. Contea prima, poi Governo Militare, la Champagne, durante la rivoluzione, contava 2.500.000 ettari (la ventesima parte della Francia). Nel 1970 il territorio venne suddiviso nei distretti dell’Aube, della Haute-Marne, della Marne e delle Ardenne e, in parte, in quelli dell’Yonne e dell’Aisne. Dal 22 luglio 1927 la legge ha fissato i limiti della zona viticola della Champagne: tale zona comprende 35.000 ettari di terreno di cui circa 31.147 coltivati a vigna nel 1999.
Crémant, sino al 31 agosto 1994 indicava gli Champagne elaborati in modo da sviluppare meno anidride carbonica quindi con una spuma più delicata degli Champagne tradizionali. La pressione nelle bottiglie risultava di circa 3 atmosfere, invece delle 4 atmosfere e mezzo degli Champagne tradizionali. Il regolamento CEE nò 2045/89 del Consiglio europeo del 14/06/1989 precisava le nuove norme di utilizzazione della definizione "Crémant", riservata esclusivamente:
ai vini spumanti di qualità, prodotti in regioni determinate (vale a dire agli spumanti a denominazione d’origine controllata)
ai vini elaborati in Francia o nel Lussemburgo
ai vini che rispettano le norme particolari emanate dallo stato membro per regolarne l’elaborazione (vale a dire che un decreto o una legge devono stabilire le regole che si applicano a tutti i vini che verranno denominati "crémant").
In pratica, per quanto riguarda la Francia, il nome "Crémant" sarebbe riservato ai soli vini a denominazione: Crémant d’Alsace (Alsazia), Crémant de Bourgogne (Borgogna), Crémant de Loire (Loira), Crémant de Bordeaux, Crémant de Limoux.
In futuro potranno essere create ulteriori denominazioni specifiche, ma attualmente, per un ricorso della Spagna che è stato accolto, tutta la questione è in sospeso, in attesa di una definizione. Da parecchi anni, su precisa raccomandazione del CIVC, i produttori di Champagne hanno progressivamente rinunciato ad utilizzare la definizione "Crémant".
Méthode champenoise, è il metodo classico utilizzato per la produzione di vini spumanti di qualità e prevede una seconda fermentazione in bottiglia. In base alla normativa CEE il metodo classico prescrive un invecchiamento minimo di 9 mesi, mentre la normativa per gli Champagne impone almeno 15 mesi dal momento del tirage (vedi), aumentato a tre anni per i millesimati. Nella prassi la spumantizzazione e l’invecchiamento degli Champagne durano da 2 a 3 anni per i non millesimati (sans année) e 5 anni per i millesimati. Il metodo classico non prevede gli altri innumerevoli vincoli regolamentati dallo "Statut champenois" quali il suolo, i vitigni, i metodi di coltivazione, la pigiatura, l’elaborazione, etc. Il regolamento CEE nò 3309/85 del 18 novembre 1985 (confermato nell’articolo 6 del regolamento CEE nò 2333/92 del 31 luglio 1992), riserva l’uso dell’espressione "Méthode champenoise" o similari, unicamente ai vini prodotti nella regione determinata della Champagne, ed aveva previsto per i paesi membri un periodo di 8 vendemmie per adeguarsi alla direttiva. Il termine d’uso al di fuori della Champagne è scaduto il 31 agosto 1994.
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