La legge italiana non richiede affato il permesso di soggiorno per gli stranieri che intendano sposarsi in Italia; ecco l'art. 116 del Codice Civile:
"ARTICOLO 116 - Matrimonio dello straniero nello Stato.
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti)."
Addirittura la lege rende meno difficile il marimonio per gli stranieri, infatti per gli Italiani vale tutto l'art.87:
ARTICOLO 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato."
per gli stranieri valgono solo (vedi art. 116) i punti 1, 2 e 4)
"Non possono contrarre matrimonio fra loro
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili."
La maggior parte dei Comuni (es.: Firenze
http://www.comune.firenze.it/servizi_pu ... tr.htmRoma http://www.comune.roma.it/was/wps/porta ... pio_XX_(20)/Servizi_e_Uffici/Anagrafe/Matrimonio/&flagSub=, Campi Bisenzio
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/ ... agina/1477, Orvieto, ecc.) non richiedono alcun permesso di soggiorno; alcuni (es. Bologna
http://urp.comune.bologna.it/WebCity/We ... cument!!!!! Romano d'Ezzelino in Provincia di Vicenza
http://www.comune.romano.vi.it/index.phpòid=1947 , ecc.) sì.
Tutti i siti che riuardano le norme del matrimonio degli stranieri NON inlcudono il permesso di soggiorno fra i documenti (es.:
http://www.uil.it/immigrazione/matrimon ... nieri.htm; http://www.stranieriinitalia.it/docum/matrim.htm; http://www.matrimonio.it/ita/articolo.p ... ranieri/54, ecc.)
Mi sembra ridicolo che un aspetto come i diritti e le procedure matrimoniali siano regolamentate a livello comunale! Inoltre, é come al solito strumentale dire che ci? serve per evitare i "matrimoni di comodo" perché la norma dove esiste si applica anche a matrimoni FRA CITTADINI STRANIERI ENTRAMBI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO, che non hanno alcuna possibilità di essere "di comodo" !