Permesso di soggiorno alle poste - page 4 - Diritti dell'immigrato & Osservatorio - Associna Forum

Autore Topic: Permesso di soggiorno alle poste  (Letto 18378 volte)

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

luciamito

  • Livello: Turista di passaggio
  • *
  • Post: 9
    • Mostra profilo
(Nessun oggetto)
« Risposta #45 il: 15 Febbraio, 2007, 15:35:02 pm »
Ciao,
non so bene perché abbiano deciso così, pensavano che era più facile  :cry:

Vi farò sapere... tanto oramai mancano pochi giorni.
 :cry:


Lucia
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da luciamito »

luciamito

  • Livello: Turista di passaggio
  • *
  • Post: 9
    • Mostra profilo
(Nessun oggetto)
« Risposta #46 il: 22 Febbraio, 2007, 12:45:37 pm »
Ragazzi... avete letto?

http://www.meltingpot.org/articolo9835.html

che ne pensate? Possiamo cominciare ad illuderci?   8O
Non ci posso credere... ma davvero? Mi sto emozionando... Vi faccio sapere se si pu? fare davvero...

Lucia
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da luciamito »

Idra

  • Socio di Associna
  • Livello: Cittadino del Mondo
  • *
  • Post: 2.842
    • Mostra profilo
(Nessun oggetto)
« Risposta #47 il: 22 Febbraio, 2007, 14:13:36 pm »
Citazione
Art. 5.
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell’ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d’infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
½ 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalita’ previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e’ rilasciato per le attivita’ previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo’ prevedere speciali modalita’ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonche’ ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all’ufficio di polizia di frontiera, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno.?;
b) al comma 3 dell’articolo 5, la lettera a) e’ soppressa;
c) l’articolo 7 e’ abrogato;
d) all’articolo 13, la lettera b) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente:
½b) si e’ trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all’articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e’ stato revocato o annullato, ovvero e’ scaduto da piu’ di 60 giorni e non e’ stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si e’ trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d’ingresso;?;
e) All’articolo 27, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
½1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea, il nulla osta al lavoro e’ sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita’ della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e’ presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.?.



scusami lucia, non vedo in queste modifiche la soluzione ai problemi che ci hai raccontato. la novità piu grande di questo decreto legge (che col crollo del governo podrebbe anche essere compromesso la sua validità, anche se non credo) è che i soggiornanti di breve durata, sotto i tre mesi, possono dichiarare la propria presenza direttamente alle dogane, abolendo il procedimento precedente, più complicato e spesso neanche rispettato.
Forse mi è sfuggito qualcosa, a cosa si riferisce il tuo entusiasmo?
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da Idra »

luciamito

  • Livello: Turista di passaggio
  • *
  • Post: 9
    • Mostra profilo
(Nessun oggetto)
« Risposta #48 il: 23 Febbraio, 2007, 16:29:31 pm »
ciao,
il fatto è che ho letto l'articolo

http://www.meltingpot.org/articolo9838.html

che commenta e spiega il decreto e che dice:

"Ora si introduce una deroga, stabilendo che nel caso in cui il permesso di soggiorno sia di durata inferiore ai tre mesi (turismo, affari, visita, ecc), lo straniero non è più tenuto a richiedere il pds ma a dichiarare la sua presenza all’ufficio di Polizia di frontiera al momento dell’ingresso nel territorio nazionale oppure entro 8 giorni lavorativi al questore della provincia in cui si trova, attraverso un modulo e delle modalità che dovranno essere stabilite con decreto del ministero dell’Interno."


In effetti un po' x la crisi di governo, un po' perché ancora le modalità sono da stabilire, non è che sia proprio una cosa fantastica... ma almeno mi auguro che ci? possa semplificare la vita a chi viene in Italia per brevi periodi.

Lucia
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da luciamito »

Idra

  • Socio di Associna
  • Livello: Cittadino del Mondo
  • *
  • Post: 2.842
    • Mostra profilo
(Nessun oggetto)
« Risposta #49 il: 23 Febbraio, 2007, 17:48:35 pm »
sisi, Lucia, è questa la parte più rilevante di questo decreto. In pratica chi viene per turismo non deve più richiedere un apposito permesso di soggiorno, ma basta dire "sono presente!!!".
Anche in cina c'è un sistema simile a quello italiano, ma come quello italiano, non viene rispettato dagli stranieri, perchè già le permanenze sono brevi, se poi si deve stare dietro alla burocrazia!! Se snellità sarà più effettiva ed efficace!!!
Questo però credo che non risolve il problema che ci hai posto, ti auguro di superarlo.
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da Idra »

luciamito

  • Livello: Turista di passaggio
  • *
  • Post: 9
    • Mostra profilo
(Nessun oggetto)
« Risposta #50 il: 01 Marzo, 2007, 16:50:18 pm »
No, infatti... non ha risolto il problema. La dichiarazione qui è stata fatta e la polizia ha rilasciato un certificato nel quale asseriva che la ragazza risiede in Italia in piena legalità. Ma all'ambasciata cinese non interessava assolutamente niente, né di decreti legge, né di dichiarazioni in cart intestata... ed alla fine hanno le loro ragioni. Se è necessario un permesso di soggiorno, perché non dobbiamo forniglielo... cosa ne possono sapere loro di come le cose in Italia vengono rese complicate?
Pazienza... ormai il visto è scaduto e la ragazza è in viaggio per la Cina... Non esiste per fortuna solo l'Italia, ci si pu? sposare altrove.

Grazie mille di tutto.

Vi farò sapere, continuerò a frequentare questo forum perché mi sono trovata davvero bene con voi.

Lucia
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da luciamito »