Indicazioni per le procedure di costituzione e riconoscimento degli enti non profit
A.1 La costituzione di una associazione non riconosciuta
Il contratto associativo non richiede forme particolari. ? tuttavia consigliabile che lo statuto (o, in mancanza, l’atto costitutivo) accolga quantomeno i seguenti elementi di base:
-denominazione e sede dell’ente;
-specificazione dell’assenza di uno scopo di lucro;
-individuazione dell’oggetto sociale, di natura mutualistica o solidaristica;
-requisiti per l’ammissione degli associati;
-norme di comportamento degli associati;
-indicazione del patrimonio e delle entrate;
-individuazione degli organi associativi (consiglio direttivo, assemblea;
-eventualmente, collegio dei probiviri e/o dei revisori);
-norme di funzionamento degli organi associativi (in particolare, per consiglio direttivo ed assemblea, modalità di convocazione, costituzione, deliberazione);
-durata dell’esercizio sociale, e termini di rendicontazione del medesimo;
-modalità di scioglimento dell’associazione, con indicazione delle modalità di devoluzione (anche in questo caso ônon lucrativeö) degli eventuali residui attivi.