povero "nessuno", la legge Bossi-Fini che tu citi parla di "decreto di espulsione" e tu che ti ergi a maestro sul concetto di reato (che forse hai adocchiato al massimo sullo Zingarelli) non sai neppure che il "decreto di espulsione" non é una cosa che un singolo poliziottino possa intimare verbalmente a chicchessia come ha fatto colui che simpaticamente difendi, compiendo invece palesemente il reato di "abuso di ufficio".
vedi, caro "nessuno", la procedura prevista da quella legge é la seguente:
"½5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. 5-ter.?.
ora prova a confrontarla con quanto é avvenuto a Prato e chiediti (se ne sei capace):
- se il poliziottino dell'Ospedale é il questore:
- se il poliziottino é anche giudice di pace;
- dove si sarebbe svolta l'udienza di convalida con la partecipazione necessaria di un difensore;
- dove sia il decreto di espulsione del giudice di pace, scritto e motivato;
- dove si sia prodotto il diritto al ricorso, che pu? arrivare fino alla Cassazione;
- quando vi sia stato a Prato il "trattenimento" del Cinese in un CPT che avviene in attesa del decreto e che deve essere disposto dalla Questura e che, infine, NON E' UN ARRESTO!
per la Bossi-Fini, solo lo straniero che permanga nel territorio nazionale in violazione di un simile decreto di espulsione con quella procedura ben diversa dalla pagliacciata illegale e razzista di Prato commette un reato punibile con quell'arresto che citio a sproposito (cioé che non c'entra nulla col caso pratese) tu e dato che a Prato nulla di quello sopraelencato é avvenuto, il Cinese NON aveva commesso alcun reato e NON ERA ARRESTABILE, mentre li ha commessi il poliziottino che tu difendi (non mi stupisce dopo le infamie scritte da te su Caselli), violando la legge Bossi-Fini e in più rendendosi colpevole di abuso di ufficio, esattamente come io avevo scritto.
e sarei io quello che non sa cosa siano i reati? ahahahahah! leggi meglio (se puoi), ti fa bene... e fatti aiutare a capire gli articoli di legge, evidentemente troppo ostici per te...