Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
(Approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948)
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole.
Articolo 2
Ognuno pu? valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione. Inoltre non si farà alcuna distinzione basata sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranità.
Articolo 13
1) Ogni persona ha diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza entro i confini di uno Stato;
2) Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese.
Articolo 23
1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione;
2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario uguale per lavoro uguale;
3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se opportuno, da ogni altro mezzo di protezione sociale;
Anche in paesi democratici e sviluppati non sempre i diritti fondamentali dell'uomo sono rispettati.