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Autore Topic: aborto  (Letto 8188 volte)

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cilex

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« Risposta #15 il: 12 Febbraio, 2006, 01:42:33 am »
Citazione da: "BlackPepper"
Io non mi riferisco all'educazione sessuale a scuola, ma al compito che essa ha di formare un individuo in grado di "ragionare". I bambini in età scolastica passano più tempo insieme ai propri insegnanti che con i genitori, per cui l'educazione dipende molto dall'ambiente scolastico, è facile lasciarsi influenzare a quell'età, soprattutto negativamente.



Si vede proprio la differenza di pensiero tra cinesi nate in Italia e quelle nate in Cina......
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da cilex »
Non lasciatevi scoraggiare da coloro che delusi dalla vita, sono diventati sordi ai desideri più profondi ed autentici del loro Cuore!!!

Giovanni Paolo II 16.X.1978 - 2.IV.2005

glaus

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« Risposta #16 il: 12 Febbraio, 2006, 17:41:45 pm »
Citazione da: "FUNNY"
a riguardo ho letto 1articolo di una giornalista sul corriere della sera.
questa (grandissima) donna si chiedeva xkè, invece di discutere tanto su abolire o meno questa  legge, non si pensi piuttosto a come portare a zero il numero di donne che debbono ricorrere all'aborto.
insomma oggettivamente parlando le donne hanno impiegato 30anni di lotta xottenere questa legge, adesso con il numero esorbitante di aborti che ci sono ogni anno, è impensabile abolirla, in questo modo favoriremmo solo altre vie non del tutto lecite o sane xle gestanti che vogliono interrompere la gravindanza.
eppoi diciamocelo, non possiamo mica correre il rischio di avere 1mondo pieno di 15enni con figli propri, a questa età le ragazze non sono pronte, non si pu? costringere 1ragazza a rinunciare alla propria vita: scuola, amici, genitori (che sicuramente non saranno molto contenti).
xquanto riguarda l'aspetto cinese questo probl non è molto visibile, insomma xil nostro onore se si fà il danno si ripara.piuttosto ci si sposa minorenni e col pancione, ma almeno ci si sposa.
il problema italiano invece è che non sempre il compagno vuole assumersi la responsabilità di essere stato partecipe a quello che è successo (uomini di M...!!!!!)


Nessuno vuole abolire la 194, solo "ritoccarla", cosa alla quale sono contrario.
Ma oltre al problema delle quindicenni, saremmo invasi da tanti bambini e bambine non volute: ha senso tutto questo?
Per me no.
Sono d'accordo solo in parte con la giornalista perché gli aborti non saranno mai eliminati, ed è altrettanto vero che è più facile mantenere la legge in vigore che portare a zero il numero di donne che vogliono abortire.
Manteniamo la legge così come è...
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da glaus »

fu

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« Risposta #17 il: 05 Marzo, 2006, 16:52:01 pm »
Citazione da: "FUNNY"
la scuola fa già qualcosa, ma dovrebbe organizzare meglio le cose.
io ricordo di aver fatto delle ore di educazione sessuale e di essere andata a visitare dei consultori con la scuola media.
x? fare tanti piccoli accenni non è molto utile, bisognerebbe rendere fissa 1ora di educazione sessuale alla sett, almeno nel periodo fine medie inizio superiori che alla fine è quello dei primi rapporti..
non dico di farne 1materia di studio, ma sono cose che cmq non porterebbero a nessun contro


anch'io sono andata in un consultorio con la scuola quando ero alle medie, a me è servito... ad alcune mie amiche no.
Dipende tutto dall'etica di una persona.. non servirebbe studiare educazione sessuale a scuola... si scatenerebbero solo le risate e gli imbarazzi... per poi parlare di cosa? di dati statistici, di elenchi delle malattie a trasmissione sessuale, dei pericoli etc... 2 anni fa il mio prof di biologia ci ha fatto due lezioni in proposito... nessuno della classe si è dimostrato interessato e andando via, il prof ci ha detto "ragazzi... io vi ho avvertiti... la vita è vostra, fate quello che vi pare..!"

Per quanto riguarda la mia opinione personale sull'aborto: assolutamente favorevole. Non perchè sono donna, non perchè ormai c'è e non si pu? eliminarla ma perchè implica una scelta dell'individuo... scelta-----> libertà. La libertà è una facoltà che ormai la gente d'oggi reputa doverosa... c'è chi dice che ne abbiamo poca, c'è chi dice che ne abbiamo troppa... se lo Stato vieta a priori la scelta dell'individuo, blocca in primis la formazione delle idee dell'individuo e in secundis rende il cittadino prigioniero...
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da fu »
----scrivere è l\'unico modo per parlare senza essere interrotti----

stafilo

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« Risposta #18 il: 05 Marzo, 2006, 22:10:54 pm »
Ciao amici sono nuovo  :) Penso che tutto il problema stia nel chiedersi : ma il feto è o non è una persona ? Io credo assolutamente di sì. E la mia libertà si deve fermare (non censurare, ma fermare) dove inizia il rispetto per la vita (e la libertà) dell'altro. E naturalmente devo anche aiutare la mamma , ci mancherebbe ! Per questo esistono i centri di aiuto alla vita. Concordo sul fatto che ci sono moltissimi uomini di m...che non si assumono le loro responsabilità. :evil:
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da stafilo »

sigmund

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« Risposta #19 il: 23 Marzo, 2008, 21:30:37 pm »
Citazione da: "stafilo"
Ciao amici sono nuovo  :) Penso che tutto il problema stia nel chiedersi : ma il feto è o non è una persona ? Io credo assolutamente di sì. E la mia libertà si deve fermare (non censurare, ma fermare) dove inizia il rispetto per la vita (e la libertà) dell'altro. E naturalmente devo anche aiutare la mamma , ci mancherebbe ! Per questo esistono i centri di aiuto alla vita. Concordo sul fatto che ci sono moltissimi uomini di m...che non si assumono le loro responsabilità. :evil:


Sono Pro aborto.

Il problema va risolto a monte e cioè fare corretta educazione sessuale, parlare di sesso e di come si usa il preservativo.
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da sigmund »

Xaratos

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Re: aborto
« Risposta #20 il: 24 Marzo, 2008, 02:42:57 am »
Citazione da: "ziner"
Ultimamente non si fa altro che parlare di questo argomento, seppur delicato ci sono tanti pareri contradditori, la chiesa, i femministi, i sindacati ecc. Voi cosa pensate a questo proposito? Secondo voi  legame, enti ed aziende hanno interessi ad appoggiare la legge 194? Tenendo conto che figli=necessità=consumi. E la situazione cinese?


Io non conosco la situazione cinese, quindi non mi esprimo al riguardo (per questo, leggerò i vostri pareri). Dubito che le aziende abbiano un interesse a modificare la legge sull'aborto (se ce l'hanno, lo devo ancora scoprire), i pareri dei vari gruppi/partiti per me non sono importanti io considero importante invece la VOLONTA' DELLA DONNA... In fin dei conti, è la donna che deve portare avanti la gravidanza e sopportare tutti i problemi del parto e in un secondo momento sarà lei a doversi occupare del nascituro. E' ovvio che se ci sono delle gravi malformazioni nel feto e la donna NON SI SENTE in grado di poter sostenere una VITA INTERA a star dietro ad una persona affetta da handicap non possiamo biasimarla per questo, cosi come io sinceramente, non posso biasimare quelle donne che rimanendo incinte dopo un atto di stupro, vogliono abortire... Ma trovo SCANDALOSO e prive di ogni logica quelle donne che vanno ad abortire 5 volte in un mese, addirittura 3 volte a settimana... Ho un'amica infermiera e mi dice che c'erano delle pazienti fisse ad abortire... ma porca zozza, le precauzioni e la pillola le hanno inventate apposta, un pò di criterio nooo? Una modifica ci dev'essere ma non per abolire l'aborto in se, ma per "regolamentarlo", per impedire che diventi un mezzo "alternativo" alle classiche precauzioni.... Insomma, t'immagini se io mentre sto per fare sesso con una ragazza, le dico:"Scusa, mi son dimenticato il profilattico, vado a prenderlo" e lei mi risponde:"Non preoccuparti, tanto dopo aborto!" .... Io le tirerei uno schiaffo e la butterei fuori di casa....

L'aborto dev'essere un mezzo per aiutare le donne a "riparare" ad eventuali errori a cui purtroppo, NESSUNO poteva prevedere (di certo, se un feto ha delle malformazioni, non è colpa sua e neppure se viene violentata), ma non un mezzo per "nascondere" le proprie "sbadatezze".
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da Xaratos »
"Ho pieta di coloro; che l´amore di se ha legato alla patria. La patria non è altro che un campo di tende, in un deserto di sassi!" - Antico Canto Tibetano.

onenemon

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« Risposta #21 il: 24 Marzo, 2008, 04:58:47 am »
concordo nel dire che la decisione aspetta alla donna sempre ed cmq.

-l'aborto è una decisione estrema, solo per la salute vitale della donna.

-se si è in gravidanza, programmata o non si deve portare al termine anche solo per il senso della responsabilità delle azioni delle parte (donna e l'uomo)

-la vita merita di essere rispetta anche senza entrare nella religione ma solo come buon senso e civiltà.

-ma chi abortisce nelle prime settimane non va perseguitata, è una sua decisione ed va rispettata anche se non condivisa, altri mendi diventa un accanimento degli estranei nella vita degli altri che hanno diritto alla loro scelta. (il problema è determinare fin quando è possibile)
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da onenemon »
Impari dal passato (esperienze), progetti per il futuro (speranze), vivi il presente (gioie della vita)

federep

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altre vergogne legate legate alla pillola
« Risposta #22 il: 24 Marzo, 2008, 15:26:59 pm »
I comportamenti delle abitudinarie dell'aborto, che ci ha portato ad esempio Xaratos, sono scandalosi anche perchè incidono sui costi del sistema sanitario nazionale (ma una pillola o una pillola del giorno dopo non se la possono prendere?).
Quello che trovo davvero indecente è che in Italia è permessa la vendita della pillola del giorno dopo (che ha alte probabilità di successo entro le 48 ore e ancora abbastanza buone entro le 72) ma l'utenza è costretta a "passare" per la ricetta medica e molte donne si trovano a che fare con medici "obiettori" che possono legalmente rifiutarsi di prescriverla. Immaginatevi quando il preservativo (che statisticamente è sicuro contro le gravidanze solo al 90% circa) si rompe ed è venerdi o sabato sera (che quasi sicuramente sono le due sere in cui l'attività sessuale è maggiore) e la donna è alla fine obbligata ad andare ad un pronto soccorso (a meno che non abbia un amico medico)....Lì magari trova il medico "obiettore" (per me sono dei buffoni, perchè se violentassero loro la figlia voglio vedere se fanno gli obiettori) che non gliela prescrive e le indica un pronto soccorso dove ci sono altri medici  (sempre che di turno non ci siano altri obiettori!). Intanto il tempo corre e le probabilità di successo diminuiscono. Hanno fatto anche diverse inchieste nascoste e mi pare che a roma ne capitino di episodi simili.....Così si obbliga la donna ad abortire! Attualmente è venuto fuori che ci sono anche i farmacisti "obiettori"! Altri buffoni (parliamo di una liberalizzazione delle licenze di 'sti milionari!) Altro che parlare di legge 194! Dicano il vero scandalo! In quasi tutti i paesi del mondo la pillola del giorno dopo è acquistabile senza ricetta e tutti i test hanno dimostrato che non è pericolosa (forse c'è stato un caso letale su un milione, come la mortalità dell'aranciata!), addirittura i test fatti sulla pillola del giorno dopo sono stati effettuati su un ampio campione di ragazzine di 13 anni e  anche in quel caso non c'è stato nessuna controindicazione o effetto collaterale (tranne quelli legati al ciclo ovviamente!)...In francia la pillola del giorno dopo è venduta liberamente dal 1989! in italia da meno di dieci anni se non ricordo male e su ricetta medica!
Per non parlare della RU 486, la pillola dell'aborto (che in Cina è venduta liberamente in farmacia!), anche lì tante balle per introdurla, quando non è rischiosa per la salute  (solo 20 donne morte fino ad ora in tutto il mondo e solo perchè avevano gravi problemi a livello cardiocircolatorio!) e farebbe risparmiare un bel po' di soldi (immaginate quando costa un solo intervento di raschiatura al confronto!) e c'è molto meno rischio che la donna rimanga sterile (mentre invece nell'aborto "classico" non è un rischio trascurabile!) e quindi non possa più avere altri figli in futuro (e poi immaginatevi una vittima di stupro, già scioccata psicologicamente, farla tornare in ospedale per un figlio non voluto e sottoporla al tecnica del raschiamento!)...
Secondo me, prima di discutere di 194 (a meno che non si voglia migliorarla decidendo di supportare economicamente le donne che sono costrette ad abortire solo per motivi economici e penso che su questo siamo quasi tutti d'accordo, ovviamente tale ragionamento vale nei paesi a bassa natalità) e dei limiti della legge sarebbe opportuno soffermarci sui limiti alla contraccezione in Italia che sono abbastanza scandalosi.....
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da federep »

j_nikki

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« Risposta #23 il: 24 Marzo, 2008, 19:14:56 pm »
Citazione da: "sigmund"
Sono Pro aborto.

Il problema va risolto a monte e cioè fare corretta educazione sessuale, parlare di sesso e di come si usa il preservativo.


hai ragione, propongo un manualetto d'istruzione da allegare insieme alla confezione...
c'e' da dire che il preservativo non e' sicuro al 100%...
se una donna rimane incinta nonostante tutte le precauzioni, perche' non dovrebbe avere il "diritto" di interompere la gravidanza? perche' obbligarla a portarla avanti? meno male siamo in un paese "libero"....

da dove inizia la vita? c'e' una risposta oggettiva o puo' essere solo soggettiva??
bisogna salvare il feto?
e perche' non gli ovuli e tutti i spermatozoi? non hanno una vita pure loro?
scusate per l'ignoranza, ma i pochi neuroni che mi rimangono fanno fatica a scontrarsi per elaborare qualcosa.....:(
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da j_nikki »
只有用掉的钱才是自己的,还没用的钱不知道是谁的。

sigmund

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« Risposta #24 il: 24 Marzo, 2008, 22:21:11 pm »
Citazione da: "j_nikki"
hai ragione, propongo un manualetto d'istruzione da allegare insieme alla confezione...
c'e' da dire che il preservativo non e' sicuro al 100%...


ho citato il preservativo perchè è lo strumento più usato!!!! ;) poi c'è anche la pillola, l'anello vaginale., etc etc.......insomma usate quello che più vi aggrada, ma usatelo!!!! ;)
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da sigmund »

Xaratos

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« Risposta #25 il: 24 Marzo, 2008, 23:44:15 pm »
Citazione da: "j_nikki"
Citazione da: "sigmund"
Sono Pro aborto.

Il problema va risolto a monte e cioè fare corretta educazione sessuale, parlare di sesso e di come si usa il preservativo.

hai ragione, propongo un manualetto d'istruzione da allegare insieme alla confezione...
c'e' da dire che il preservativo non e' sicuro al 100%...
se una donna rimane incinta nonostante tutte le precauzioni, perche' non dovrebbe avere il "diritto" di interompere la gravidanza? perche' obbligarla a portarla avanti? meno male siamo in un paese "libero"....

da dove inizia la vita? c'e' una risposta oggettiva o puo' essere solo soggettiva??
bisogna salvare il feto?
e perche' non gli ovuli e tutti i spermatozoi? non hanno una vita pure loro?
scusate per l'ignoranza, ma i pochi neuroni che mi rimangono fanno fatica a scontrarsi per elaborare qualcosa.....:(


Ogni donna ha diritto a trovare un rimedio ai propri errori, ma quando sono "reiterati" comincia a diventare un'abitudine.... Dubito che la donna che ha abortito 5 volte a lui s'è sempre rotto il preservativo (altrimenti, dovrebbe cambiare marca o cambiare strumento).
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da Xaratos »
"Ho pieta di coloro; che l´amore di se ha legato alla patria. La patria non è altro che un campo di tende, in un deserto di sassi!" - Antico Canto Tibetano.

snoopy

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« Risposta #26 il: 24 Marzo, 2008, 23:59:19 pm »
Citazione da: "Xaratos"
Citazione da: "j_nikki"
Citazione da: "sigmund"
Sono Pro aborto.

Il problema va risolto a monte e cioè fare corretta educazione sessuale, parlare di sesso e di come si usa il preservativo.

hai ragione, propongo un manualetto d'istruzione da allegare insieme alla confezione...
c'e' da dire che il preservativo non e' sicuro al 100%...
se una donna rimane incinta nonostante tutte le precauzioni, perche' non dovrebbe avere il "diritto" di interompere la gravidanza? perche' obbligarla a portarla avanti? meno male siamo in un paese "libero"....

da dove inizia la vita? c'e' una risposta oggettiva o puo' essere solo soggettiva??
bisogna salvare il feto?
e perche' non gli ovuli e tutti i spermatozoi? non hanno una vita pure loro?
scusate per l'ignoranza, ma i pochi neuroni che mi rimangono fanno fatica a scontrarsi per elaborare qualcosa.....:(

Ogni donna ha diritto a trovare un rimedio ai propri errori, ma quando sono "reiterati" comincia a diventare un'abitudine.... Dubito che la donna che ha abortito 5 volte a lui s'è sempre rotto il preservativo (altrimenti, dovrebbe cambiare marca o cambiare strumento).


quando uno stato presunto laico ma in realtà ben comandato dal vaticano ha delle lacune immense a partire dalle scuole che non impartiscono nessuna lezione di sesso e sopratutto di prevenzione ( vedi invece germania esempio) e che non ci sono strumenti o farmaci o quant'altro rimedio per evitare gravidanze indesiderate di efficacia al 100 % è inutile parlare di modificare la 194.

solamente quando si da corretta ed esauriente istruzione nelle scuole e in tutti i luoghi consoni e spiegazioni di tutte le possibili strategie per pianificare le nascite e un metodo infallibile per evitare gravidanze indesiderate allora se ne parla di modificare la 194 anzi io se proprio fosse da modificare la allargherei anche ai casi di minori di anni 18, ora vi spiego!.

attualmente una minorenne per poter abortire ha due possibilità o con il consenso dei genitori ( anche uno solo) o con la possibilità che gli concede il giudice minorile (appellabile in un qualsiasi tribunale) di decidere da sola, senza il consenso o di dare notizia al genitore della sua situazione.

questo provoca discriminazione nella donna chiunque sia in stato fertile deve avere la facoltà di decidere da sola della sua vita e nessuno genitori giudici psicologi o assistenti sociali amici ecc ecc devono mettere lingua.


ricordo di un caso dove sono intervenuto personalmente a favore di una giovane minorenne che intendeva interrompere una gravidanza indesiderata senza avvisare i genitori assistendola in tutta la laboriosa procedura per l'autorizzazione a decidere da sola del giudice minorile ( autorizzazione ottenuta)

la giovane una volta risolto il suo problema ( rinunciando alla gravidanza) ha poi finito la sua "corsa" legale querelando una assistente sociale ( la prima a cui si era rivolta) che forse obbiettrice le ha falsamente indicato che era obbligata ad avvisare i genitori al fine di metterla in ulteriore difficoltà.

solamente il mio successivo intervento di assistenza ha poi conseguito alla giovane di riuscire nella sua decisione tutto alla completa insaputa dei genitori.

io leverei l'obbligo alle minorenni di rivolgersi al giudice minorile e lasciarli decidere di propria iniziativa.

saluti
snoopy
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da snoopy »

sigmund

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« Risposta #27 il: 25 Marzo, 2008, 20:07:37 pm »
Citazione da: "snoopy"
attualmente una minorenne per poter abortire ha due possibilità o con il consenso dei genitori ( anche uno solo) o con la possibilità che gli concede il giudice minorile (appellabile in un qualsiasi tribunale) di decidere da sola, senza il consenso o di dare notizia al genitore della sua situazione.

questo provoca discriminazione nella donna chiunque sia in stato fertile deve avere la facoltà di decidere da sola della sua vita e nessuno genitori giudici psicologi o assistenti sociali amici ecc ecc devono mettere lingua.


ricordo di un caso dove sono intervenuto personalmente a favore di una giovane minorenne che intendeva interrompere una gravidanza indesiderata senza avvisare i genitori assistendola in tutta la laboriosa procedura per l'autorizzazione a decidere da sola del giudice minorile ( autorizzazione ottenuta)

la giovane una volta risolto il suo problema ( rinunciando alla gravidanza) ha poi finito la sua "corsa" legale querelando una assistente sociale ( la prima a cui si era rivolta) che forse obbiettrice le ha falsamente indicato che era obbligata ad avvisare i genitori al fine di metterla in ulteriore difficoltà.

solamente il mio successivo intervento di assistenza ha poi conseguito alla giovane di riuscire nella sua decisione tutto alla completa insaputa dei genitori.

io leverei l'obbligo alle minorenni di rivolgersi al giudice minorile e lasciarli decidere di propria iniziativa.

saluti
snoopy


Sei un avvocato o un assistente sociale?? (domando....non è provocazione).
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da sigmund »

sigmund

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« Risposta #28 il: 25 Marzo, 2008, 20:15:38 pm »
Legge n.194 del 22 maggio 1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.


Articolo 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Articolo 2
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Articolo 3
Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 4
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ci? abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Articolo 5
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui pu? fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.
Con tale certificato la donna stessa pu? presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.
Trascorsi i sette giorni, la donna pu? presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Articolo 6
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, pu? essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Articolo 7
I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico pu? avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento pu? essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza pu? essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Articolo 8
L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza pu? essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;

2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai punti

1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Articolo 9
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione pu? sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8.
La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non pu? essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Articolo 10
L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386. Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

Articolo 11
L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

Articolo 12
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, pu? autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Articolo 13
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 pu? essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Articolo 14
Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Articolo 15
Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Articolo 16
Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

Articolo 17
Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Articolo 18
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Articolo 19
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Articolo 20
Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 21
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Articolo 22
Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.


PS: Guardate gli Artt. 12 e 13 della presente Legge.
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da sigmund »

Xaratos

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« Risposta #29 il: 25 Marzo, 2008, 21:12:23 pm »
Grazie a Sigmund ho appreso due severe lezioni:

1) Non sempre i consulenti che lavorano stipendiati dai contribuenti sono persone oneste/amanti del proprio lavoro

2) Quando si parla di leggi, sempre bene andarsele a LEGGERE e comprenderle.

Mi pare che sulla legge c'è scritto che la minorenne pu? ENTRO 90 GIORNI chiedere l'aborto senza dover informare i propri genitori se vi sono cause che lo sconsigliano (e qua lavoro un pò di fantasia:"genitori violenti", "affetti da crisi depressive", ecc.., non riuscirei ad immaginare altre cause per non informarli di un evento cosi importante).

In ogni caso snoopy, qua stiamo andando FUORI dal seminario io ho semplicemente detto che l'aborto come UNICO sistema per la contraccezione, NON DEVE essere usato... Io l'aborto lo giustifico quando vi siano delle cause che compromettono la vita del bambino (esempio malformazioni gravi), o la vita della madre (condizioni fisiche proibitive per sostenere il parto senza rischiare la vita della madre), oppure quando la gravidanza è stata causata da un rapporto UNILATERALE (cioé senza il suo consenso) e qua intendo sempre e solo lo STUPRO, oppure, quando il sistema contraccettivo NON FUNZIONA (esempio si rompe il profilattico).

Ovviamente, son d'accordo con te che la scuola deve informare e deve far conoscere e sopratutto, far capire a QUALI RISCHI (intesi anche come malattie veneree) uno/a va incontro se consente rapporti NON PROTETTI... Ma il caso che ti ho esposto io (che non è poi cosi assurdo visto che come ti ho detto, me l'ha riferito una mia amica infermiera) una DONNA  MAGGIORENNE E VACCINATA che va 5 VOLTE ad abortire... è fuori da QUALSIASI CANONE di "difesa", non puoi affermare che una donna ITALIANA non sappia del profilattico, dell'anello vaginale e di tutti i mezzi contraccettivi e non puoi neanché dire che per 5 VOLTE si rompe il profilattico... Donne cosi vanno sterilizzate direttamente. Ed io proporrei dei CONTROLLI su queste cose, quante volte puoi fare lo stesso grave errore? 1? 2? 3?... quando si arriva a 5 mi pare piuttosto una "perverzione" del tipo:"Nono, col profilattico non mi so eccitare, allora tanto vale farlo con il cetriolo!" E scusa se io non mi "sento vicino" a 'sta gente.
« Ultima modifica: 01 Gennaio, 1970, 01:00:00 am da Xaratos »
"Ho pieta di coloro; che l´amore di se ha legato alla patria. La patria non è altro che un campo di tende, in un deserto di sassi!" - Antico Canto Tibetano.